PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal Fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare le malattie congenite o acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un monitoraggio della coagulazione del sangue associato alla prescrizione giornaliera della terapia anticoagulante, terapia considerata di alto interesse sociale.
      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti:

          a) al miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti da patologie croniche che necessitano della somministrazione costante di farmaci anticoagulanti orali o di eparina;

          b) alla prevenzione delle complicanze emorragiche e trombotiche;

          c) ad agevolare l'inserimento dei pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

          d) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze a causa della loro patologia di base o della terapia con farmaci anticoagulanti;

          e) a promuovere una maggiore educazione e conoscenza per una ottimale conduzione della terapia con farmaci anticoagulanti;

          f) a favorire l'educazione sanitaria del paziente sottoposto a terapia con farmaci anticoagulanti e della sua famiglia;

          g) a provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionali del personale

 

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sanitario addetto ai servizi competenti per il trattamento dei pazienti sottoposti a terapia con farmaci anticoagulanti.

Art. 2.

      1. Ai fini della prevenzione delle competenze e della corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari e gli altri strumenti di programmazione, di cui all'articolo 1, indicano alle aziende sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi più idonei per:

          a) individuare le patologie che necessitano di terapia con farmaci anticoagulanti;

          b) programmare gli interventi sanitari sulle patologie di cui alla lettera a).

      2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono dei centri per la sorveglianza degli anticoagulanti, ove esistenti, riuniti nella Federazione centri sorveglianza anticoagulati (FCSA), in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali.
      3. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di terapia con farmaci anticoagulanti.

Art. 3.

      1. Al fine di migliorare le modalità di cura delle patologie di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le aziende sanitarie locali, oltre ai centri per la sorveglianza degli anticoagulati, ove esistenti, provvedono alla istituzione di altri centri per la sorveglianza secondo parametri che tengono conto della densità della popolazione e delle caratteristiche geo-morfologiche e socio-economiche delle zone di residenza e

 

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dell'incidenza delle malattie che comportano trombofilie richiedenti terapia anticoagulante nell'ambito regionale o provinciale.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le aziende sanitarie locali, predispongono interventi per il riconoscimento e l'istituzionalizzazione dei centri per la sorveglianza degli anticoagulati nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico con l'integrazione di competenze cliniche e di laboratorio.

Art. 4.

      1. I criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale relativamente alle strutture e ai parametri organizzativi dei centri per la sorveglianza degli anticoagulati nonché i criteri di diagnosi e di terapia devono essere armonizzati secondo i criteri definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità e indicati da una apposita commissione istituita presso il Ministero della salute.
      2. I centri per la sorveglianza degli anticoagulati svolgono in particolare i seguenti compiti:

          a) valutazione clinica degli anticoagulati riguardo alla indicazione al trattamento anticoagulante e alla durata del medesimo, in particolare in relazione al rapporto rischio-beneficio;

          b) addestramento, istruzione ed educazione dei pazienti in terapia anticoagulante, anche in relazione all'uso del coagulometro portatile;

          c) determinazione dei test di laboratorio necessari per il monitoraggio della terapia anticoagulante;

          d) prescrizione del dosaggio terapeutico dei farmaci anticoagulanti;

          e) definizione dell'intervallo temporale tra i controlli di laboratorio;

          f) gestione del paziente nel corso di malattie comunque rilevanti ai fini delle terapie anticoagulanti;

 

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          g) valutazioni delle potenziali interazioni farmacologiche;

          h) servizio di consulenza per il medico di medicina generale e per le strutture di assistenza dei pazienti in terapia anticoagulante;

          i) consulenza alle divisioni e ai servizi ospedalieri in occasione di ricoveri di pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti;

          l) preparazione medica del paziente anticoagulato che viene sottoposto a interventi chirurgici;

          m) gestione delle emergenze emorragiche del paziente in terapia con farmaci anticoagulanti.

Art. 5.

      1. Ogni soggetto affetto da una patologia che richiede terapia cronica con farmaci anticoagulanti è fornito di una apposita tessera personale che attesta tale condizione.
      2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche e il modello della tessera di cui al comma 1.
      3. I soggetti muniti delle tessere personali di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita delle prestazioni dei centri per la sorveglianza degli anticoagulati su tutto il territorio nazionale, nonché di quanto altro ritenuto necessario.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 77,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

 

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dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.